Dipendenti con problemi – risposte ufficiali ITM (contestazione disciplinare, assenze senza motivo, ecc.)
ART. 251
- Nessuna misura, eccetto la misura del art. 248 alin. (1) lettera a) non può entrare in vigore prima di eseguire una contestazione disciplinare.
- Per eseguire la contestazione disciplinare, il dipendente deve essere convocato dal datore di lavoro tramite una lettera in cui deve essere specificato l’oggetto, la data ed il luogo d’incontro.
- Se il dipendente non si presenta al incontro e non spiega la sua assenza dal incontro, il datore di lavoro può sanzionare il dipendente senza eseguire la contestazione disciplinare.
- Durante la contestazione disciplinare, il dipendente ha il diritto di presentare e giustificare la sua difesa ed offrire al assegnatario di indagare le prove e motivazioni. Il dipendente ha il diritto di essere assistito da un rappresentante del sindacato in cui è inscritto.
- In caso in cui un dipendente è stato convocato 2 volte per la contestazione disciplinare, e non è stato presente a nessuno dei due incontri perché a ricevuto la lettera dopo la data della contestazione, anche se la durata di 3 settimane fra la data del’invio e la data della contestazione è stato rispettato, qual’è la soluzione per la contestazione?
- Se il dipendente non è stato presente, la lettera è stata inviata come da ART 267 (2) è non ha un motivo valido per la sua assenza, il datore di lavoro può procedere a sanzionare il dipendente senza una contestazione disciplinare.
ART. 252
- La decisione di sanzione deve essere mandata al dipendente in 5 giorni dalla data in cui è stata emessa, e la sanzione entra in vigore alla data in cui è stata comunicata.
- La comunicazione deve essere trasmessa personalmente, e firmata al momento in cui è stata ricevuta, oppure tramite una lettera raccomandata.
- La decisione di sanzione può essere contestata dal dipendente in tribunale 30 giorni dopo che la comunicazione è stata avvenuta.